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Tana de Zulueta
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Esposto contro il governo per le espulsioni da Lampedusa
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ROMA ESPOSTO-DENUNZIA
I sottoscritti Elettra Deiana Maurizio Gressi Fabio Marcelli Francesco Martone Silvana Pisa Cayetana de Zulueta (detta Tana) Antonio Iovene (detto Nuccio) Luigi Malabarba Tommaso Sodano Alba Sasso Valerio Calzolaio Stefano Boco Achille Occhetto Alessandro Battisti Loredana De Petris
espongono quanto segue: 1. Gli sbarchi di profughi a Lampedusa e le operazioni di respingimento verso la Libia
1. Nel mese di settembre/ottobre 2004 si è verificata a Lampedusa un’ondata di sbarchi di profughi, giunti nell’isola con mezzi di fortuna. Secondo una informativa resa dal Ministro dell’Interno, onorevole Pisanu, alla Camera dei Deputati il 7 ottobre: “dal 29 settembre al 6 ottobre, sono giunti a Lampedusa 1.787 migranti: 544 sono stati avviati ai centri di accoglienza di Crotone, Ragusa e Caltanissetta, o perché richiedenti asilo (408) o perché trattenuti per accertamenti (136); 1.153 sono stati identificati, uno per uno, respinti e riammessi in Libia (si tratta per la precisione di 1.119 egiziani, 11 marocchini e 23 bangladesi)”. Nel Centro di prima accoglienza di Lampedusa non è stato consentito l’accesso dei rappresentanti dell’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati fino a quando si sono concluse le procedure che hanno portato al respingimento o al trasferimento dei profughi. Infatti, nel corso della stessa comunicazione, il Ministro Pisanu ha dichiarato che: “la visita dei rappresentanti dell’Alto Commissariato è stata formalmente richiesta il 4 ottobre ed autorizzata dopo due giorni, quando nel centro di Lampedusa si sono ristabilite le condizioni basilari di sicurezza per i visitatori.” Per l’esecuzione dei respingimenti dei profughi sono state usate misure coercitive. In particolare – come riconosciuto dal Ministro dell’Interno nell’informativa resa alla Camera – si è fatto ricorso all’uso di fascette di plastica in funzione di manette. (doc.1)
2. Nel mese di marzo del 2005 si è verificata a Lampedusa una nuova ondata di sbarchi di profughi giunti nell’isola con mezzi di fortuna. In particolare, fra il 13 ed il 16 marzo giungono sull’isola circa 1.000 persone, fra cui donne e bambini.
3. Il 15 marzo inizia l’attività investigativa in collaborazione tra autorità italiane e libiche. Sul posto arrivano tre investigatori libici, giunti a con un aereo della Guardia di Finanza, partito da Roma con a bordo anche funzionari del Viminale. Le indagini sono all’insegna del massimo riserbo.
4. Il 16 marzo il direttore del CIR (Consiglio Italiano per i Rifugiati), Christopher Hein, scrive una lettera al Ministro dell’Interno (doc. 2), Raffaele Pisanu, per chiedere l’autorizzazione ad entrare nel CPT dell’isola. Nella lettera, inoltre, l’organizzazione chiede che “non si proceda ad alcun respingimento di massa verso la Libia degli stranieri arrivati a Lampedusa, ma che si valuti individualmente la situazione e l’eventuale richiesta di asilo e protezione in Italia”.
5. Nel frattempo, hanno inizio le operazioni di trasferimento degli immigrati: circa 90 migranti vengono imbarcati nel cuore della notte su una nave della marina militare che prende il largo verso Augusta. Altri 122 sono partiti con il traghetto “Siremar” verso Porto Empedocle, dove giungono verso le 18,00. I migranti vengono avviati verso gli altri centri di permanenza. Parallelamente ai trasferimenti continuano gli sbarchi: i migranti raggiungono quota 1.000. Durante la mattinata dello stesso giorno, aerei militari C130 vengono inviati per effettuare respingimenti in Libia. I respingimenti però non vengono effettuati e gli aerei tornano vuoti nella base di Pisa.
6. Il 17 marzo, continua l’attività di CIR, Amnesty International e ACNUR per monitorare che non vengano violati le regole internazionali relative alla tutela dei rifugiati e dei diritti umani in generale. Tuttavia, vengono compiuti i respingimenti dei primi migranti (180), in Libia, con aerei della compagnia “Blu Panorama” e “Air Adriatic” .Viene negato l’accesso al centro di permanenza di Lampedusa al rappresentante del CIR, Avv. Giorgio Bisagna, e al delegato UNHCR, Michele Manca di Nissa. Lo stesso giorno il CIR emana un appello urgente al Governo italiano chiedendo di interrompere i respingimenti di massa verso la Libia (doc. 3), seguito il giorno successivo da un analogo appello dell’ACNUR, ove si esprime “grave preoccupazione per i rinvii forzati da Lampedusa” (doc. 4).
7. Il 19 marzo, continuano i respingimenti: sembra che siano stati inviati altri migranti in Libia. Viene negato l’accesso al CPT di Lampedusa alle senatrici de Zulueta (Verdi) e Acciarini (DS), fatto questo mai verificatosi in passato, godendo i parlamentari del diritto di accesso incondizionato a tutti i luoghi di detenzione. Il 20 marzo, dopo le accese proteste e dopo l’annuncio di presentazione di interrogazioni a risposta urgente al Ministro degli Esteri e al Ministro degli Interni (doc. 5), le senatrici vengono finalmente ammesse all’interno del centro di Lampedusa insieme ad un interprete, ancorché sia loro impedito di effettuare una visita approfondita dello stesso.
8. Le due senatrici hanno descritto in un comunicato stampa le condizioni degli stranieri, rilevando quanto segue: "Abbiamo parlato con i migranti tramite il nostro interprete. Si trovano in condizioni fisiche e psicologiche tremende. Stamane i migranti erano circa seicento, ammassati in condizioni indegne di un paese civile: alcuni si trovavano lì da 5-7 giorni, non hanno ricevuto né materassi né coperte (e la notte ha fatto molto freddo), non c'è acqua calda ed i 10 WC sono rotti. Un uomo, operato di recente alla tiroide, è collassato, ed uno di coloro che hanno tentato la fuga all'aeroporto ieri è svenuto dopo essere stato costretto ad imbarcarsi", proseguono de Zulueta ed Acciarini. "Oltre al danno, la beffa: ai migranti sono stati consegnati opuscoli in arabo, francese ed inglese in cui sono elencati i loro diritti, tra cui quello di usare cellulari, di poter usufruire di un telefono e di ricevere assistenza legale. Invece queste persone non hanno potuto neanche chiamare i propri cari per rassicurarli circa la loro sorte e soprattutto non era presente nessun avvocato. Nel centro ci sono anche cinque donne, a cui abbiamo prestato i cellulari per chiamare le proprie famiglie ". "Per quanto riguarda le procedure per le domande d'asilo, non solo i migranti non erano informati di questo loro diritto", sottolineano le senatrici, "ma nel centro non sono mai potuti entrare i rappresentanti dell'Alto Commissariato ONU per i Rifugiati, che infatti nei giorni scorsi ha protestato ufficialmente". "Nel centro, a differenza di quanto è accaduto in ottobre, la polizia scientifica compie le identificazioni. Ma allora", chiedono con forza de Zulueta e Acciarini, "perché tenere queste persone stipate in condizioni aberranti a Lampedusa? Inoltre, se i colloqui per l'identificazione vengono svolti è inaccettabile che siano esclusi i rappresentanti dell'ACNUR, in palese violazione della Convenzione sui Rifugiati".
2. Le condizioni inumane e degradanti cui sono sottoposti i profughi respinti in Libia
1. Come noto la Libia non ha ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo status dei rifugiati e, pur avendo ratificato la Convenzione contro la tortura e gli altri trattamenti o pene crudeli, inumane e degradanti il 16 maggio 1989, non ha riconosciuto la competenza del Comitato da essa istituito a ricevere ed esaminare ricorsi individuali ai sensi dell’art. 22 della Convenzione. Negli ultimi tempi, anche per effetto del riavvicinamento politico-diplomatico con l’Europa, la Libia ha avviato una strategia di contenimento dei flussi di profughi estremamente rigorosa che viene attuata nel più completo dispregio di ogni elementare garanzia dei diritti fondamentali della persona e soprattutto che non tiene conto minimamente dei pericoli cui i singoli profughi possono essere esposti nei Paesi dove vengono rinviati.
2. Nei giorni successivi agli sbarchi ed ai primi respingimenti, la stampa nazionale (doc. 6) ha dato particolare risalto ad una serie di notizie ben documentate circa la sorte degli immigrati che vengono respinti dall’Italia in Libia in forza dell’accordo stipulato tra i Governi dei due Paesi in data 25 agosto 2004 (il cui testo, peraltro, non è mai stato reso pubblico). Dalle informazioni raccolte anche grazie al contributo di organizzazioni non governative di nota imparzialità (quali la Mezza luna rossa) operanti in territorio libico e dalle stesse rivelazioni delle autorità libiche, emerge una situazione davvero catastrofica in cui il rispetto dei diritti umani fondamentali non è soltanto a rischio ma è oggetto di una flagrante e massiccia negazione.
3. Contrariamente alle rassicurazioni fornite dal Governo italiano al momento della stipulazione del predetto accordo, la maggior parte dei profughi espulsi verso la Libia vengono trattenuti dalle autorità di quel Paese nel campo di detenzione di Al Gatrun, situato in pieno deserto, e poi rispedite nei relativi Paesi di origine non già in aereo ma con mezzi di fortuna che attraversano il deserto libico fino al confine nigeriano. Una traversata infernale di circa dieci giorni, senza soste ed in condizioni estreme, tra dune, montagne, violenze e dolore; una traversata che, da settembre, ha già provocato 106 morti, secondo le fonti ufficiali libiche, ma che in realtà potrebbe aver provocato ben più alte perdite di vite umane. A questo proposito, si veda l’accurato reportage pubblicato su L’Espresso del 24 marzo 2005 (doc. 7), nonché il servizio trasmesso nel corso del programma televisivo Ballarò (RAI 3) del 21 dicembre 2004 (doc. 8).
3. Le iniziative assunte in sede comunitaria dalle organizzazioni non governative e la posizione assunta dal Parlamento Europeo sul problema delle espulsioni collettive verso la Libia
1. Da quando le autorità italiane hanno cominciato ad attuare la politica dei respingimenti forzati di massa verso la Libia (nel vano tentativo di limitare i flussi di profughi provenienti dall’Africa del Nord), molte organizzazioni non governative si sono attivamente impegnate per denunciare la violazione dei diritti fondamentali cui tale politica dà luogo. Un primo appello-denuncia, sottoscritto da dieci ONG , era stato trasmesso alla Commissione Europea dopo le espulsioni collettive di ottobre, con la richiesta di adottare delle sanzioni nei confronti dell’Italia (doc. 9).
2. Contestualmente, diversi eurodeputati hanno rivolto un’interrogazione al Presidente della Commissione europea, domandandogli come intendesse “fare cessare le espulsioni da Lampedusa ed esigere dall’Italia il rispetto dei suoi obblighi in virtù del diritto internazionale e comunitario”. Il Commissario per la Libertà, la Sicurezza e la Giustizia, già Ministro degli Esteri italiano Franco Frattini, ha risposto agli eurodeputati, contro ogni evidenza, che le espulsioni erano state effettuate nel rispetto delle regole e che lo stato attuale del diritto comunitario non consentiva alla Commissione di azionare delle procedure d’infrazione per quanto riguarda il comportamento degli Stati membri in materia d’asilo. Investito della questione il Parlamento europeo non è stato dello stesso avviso ed ha approvato una risoluzione di condanna dell’Italia in data 14 aprile 2005, con la quale, “invita l’Italia e tutti gli Stati membri ad astenersi dall’effettuare espulsioni collettive di richiedenti asilo e di “migranti irregolari” verso la Libia o altri paesi e ad assicurare l’esame individuale delle domande di asilo nonché il rispetto del principio di “né refoulement”. (doc.10) 3. Il problema dell’illegittimità della prassi dei respingimenti collettivi in Libia dei profughi è stato sollevato anche dinanzi alla Corte Europea dei Diritti dell’uomo a seguito di un ricorso d’urgenza con la richiesta di misure provvisorie proposto da alcuni profughi sbarcati a Lampedusa (Ricorso n. 11593/05 - Salem Mohamed + 78 c/o Italia) in data 1 aprile 2005. In data 6 aprile la Terza Sezione della Corte Europea ha chiesto all’Italia chiarimenti in ordine alle procedure adottate (doc.11). Quindi, in data 10 maggio 2005 la Corte come misura provvisoria, in applicazione dell’art. 39 del Regolamento, ha ingiunto all’Italia di non procedere all’espulsione di 11 ricorrenti (doc.12). Analogo provvedimento, sempre la Corte, ha assunto per un altro caso in data 13 maggio 2005 (doc. 13). Nei primi giorni del mese di giugno 2005, dopo oltre 100 giorni di detenzione – ovvero ben oltre i 30 più 30 previsti dal T.U. – e dopo numerose ingiunzioni per l’immediata rimessa in libertà da parte dei loro avvocati, solo 2 dei ricorrenti (dei 12 individuati dalla Corte) sono potuti uscire dai centri in cui erano trattenuti. La sorte delle altre 10 persone non è attualmente conosciuta e nessuna informazione relativa alla loro sorte è stata resa ai loro avvocati. Si aggiunga, infine, che tale dilatazione irregolare del trattenimento amministrativo è, peraltro, anche in aperto contrasto con quanto stabilito dalla linea guida n. 7 del Consiglio d’Europa (925 meeting, 4 maggio 2005 – CAHAR) (doc. 14).
4. Nuovi sbarchi di profughi a Lampedusa e ripresa delle espulsioni in Libia. Nella seconda settimana di maggio del 2005 sono ripresi gli sbarchi di profugi a Lampedusa ed in altre località della Sicilia. Secondo notizie di stampa l’11 maggio si trovavano nel Centro di accoglienza di Lampedusa circa 1.100 profughi, fra i quali donne e bambini. I profughi sono stati trasferiti verso altri centri di permanenza. Anche in quest’occasione la gestione del flusso dei profughi è avvenuta senza trasparenza alcuna ed in assenza di ogni controllo giurisdizionale. Malgrado la Risoluzione del Parlamento Europeo (doc. 10) e il provvedimento adottato dalla Corte Europea dei Diritti dell’uomo (doc. 11), di cui si è detto, sono riprese le pratiche delle espulsioni in Libia. Secondo notizie giornalistiche (Liberazione del 22 maggio 2005 – doc. 15), vi sono stati due voli, con partenza da Lampedusa, nei quali sono stati imbarcati un gruppo di 67 persone ed un altro gruppo di 58. Tutti i profughi sono stati ammanettati con delle fascette di plastica. Ancora, alle reiterate richieste parlamentari (interrogazioni presentate in data 17 maggio 2005) sulla natura degli accordi tra Italia e Libia in materia di cooperazione per il contrasto alla immigrazione clandestina non è stata data nessuna risposta e la natura di detti accordi rimane sconosciuta al Parlamento (doc. 16), nonostante sia stato recentemente reso noto il contenuto di un rapporto riservato della Commissione Europea sui campi di detenzione in Libia che conferma violazioni di diritti umani e condizioni inumane di trattamento dei migranti (doc. 17).
5. La disciplina del respingimento degli stranieri – questioni di illegittimità costituzionale.
1.L’art. 10 T.U. disciplina il primo istituto preordinato alla repressione dell’immigrazione illegale, ossia il respingimento. Ai sensi del primo comma, “la polizia di frontiera respinge gli stranieri che si presentano ai valichi di frontiera senza avere i requisiti richiesti dal presente testo unico per l’ingresso nel territorio dello Stato”; il secondo comma disciplina invece i casi di respingimento cd. “differito”: “il respingimento con accompagnamento alla frontiera è altresì disposto dal questore nei confronti degli stranieri: a) che entrando nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera, sono fermati all’ingresso o subito dopo; b) che, nelle circostanze di cui al comma 1, sono stati temporaneamente ammessi nel territorio per necessità di pubblico soccorso”. I dubbi sorti inizialmente sulla possibile configurazione del respingimento (attività materiale delle forze di polizia o atto amministrativo e sulla relativa tutela, sono stati superati dall’art. 3, comma 3 D.P.R. 394/1999, ai sensi del quale “il provvedimento che dispone il respingimento, il decreto di espulsione, il provvedimento di revoca o di rifiuto del permesso di soggiorno, quello di rifiuto della conversione del titolo di soggiorno, la revoca od il rifiuto della carta di soggiorno, sono comunicati allo straniero mediante consegna a mani proprie o notificazione del provvedimento scritto e motivato, contenente l’indicazione delle eventuali modalità di impugnazione, effettuata con modalità tali da assicurare la riservatezza del contenuto dell’atto” Le ipotesi di respingimento suscitano molte perplessità, concernenti, in particolare, le previsioni di cui al comma 2 dell’art. 10 T.U., da una parte, per l’ampia discrezionalità che è attribuita all’autorità di polizia nell’individuazione dei relativi presupposti e, dall’altra, per il grave vulnus alle garanzie costituzionali dei migranti rappresentato dal rischio dell’assenza di qualsiasi controllo giurisdizionale: poiché l’esecuzione di tale forma di respingimento implica inevitabilmente una coercizione della libertà personale dello straniero, la disciplina vigente, che non contempla alcun intervento del giudice, vìola la riserva di giurisdizione prevista dall’art. 13 della Costituzione, come le indicazioni provenienti dalla giurisprudenza costituzionale (la sent. n. 105/2001 e la più recente sent. n. 222/2004) confermano univocamente.
2. In particolare la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 105 del 10 aprile 2001 ha rilevato che: “ Il trattenimento dello straniero presso i centri di permanenza temporanea e assistenza è misura incidente sulla libertà personale, che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione. Si può forse dubitare se esso sia o meno da includere nelle misure restrittive tipiche espressamente menzionate dall'articolo 13; e tale dubbio può essere in parte alimentato dalla considerazione che il legislatore ha avuto cura di evitare, anche sul piano terminologico, l'identificazione con istituti familiari al diritto penale, assegnando al trattenimento anche finalità di assistenza e prevedendo per esso un regime diverso da quello penitenziario. Tuttavia, se si ha riguardo al suo contenuto, il trattenimento è quantomeno da ricondurre alle "altre restrizioni della libertà personale", di cui pure si fa menzione nell'articolo 13 della Costituzione. Lo si evince dal comma 7 dell'articolo 14, secondo il quale il questore, avvalendosi della forza pubblica, adotta efficaci misure di vigilanza affinché lo straniero non si allontani indebitamente dal centro e provvede a ripristinare senza ritardo la misura ove questa venga violata. Si determina dunque nel caso del trattenimento, anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza, quella mortificazione della dignità dell'uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all'altrui potere e che è indice sicuro dell'attinenza della misura alla sfera della libertà personale. Nè potrebbe dirsi che le garanzie dell'articolo 13 della Costituzione subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri, in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti. Per quanto gli interessi pubblici incidenti sulla materia della immigrazione siano molteplici e per quanto possano essere percepiti come gravi i problemi di sicurezza e di ordine pubblico connessi a flussi migratori incontrollati, non può risultarne minimamente scalfito il carattere universale della libertà personale, che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani. “ Ritornando sull’argomento, con la sentenza n. 224 del 15 luglio 2004, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'art. 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa. Nella parte motiva la Corte ha rilevato che: “ Il procedimento regolato dall'art. 13, comma 5-bis, contravviene ai principî affermati da questa Corte nella sentenza sopra ricordata: il provvedimento di accompagnamento alla frontiera è eseguito prima della convalida da parte dell'autorità giudiziaria. Lo straniero viene allontanato coattivamente dal territorio nazionale senza che il giudice abbia potuto pronunciarsi sul provvedimento restrittivo della sua libertà personale. È, quindi, vanificata la garanzia contenuta nel terzo comma dell'art. 13 Cost., e cioè la perdita di effetti del provvedimento nel caso di diniego o di mancata convalida ad opera dell'autorità giudiziaria nelle successive quarantotto ore. E insieme alla libertà personale è violato il diritto di difesa dello straniero nel suo nucleo incomprimibile. La disposizione censurata non prevede, infatti, che questi debba essere ascoltato dal giudice, con l'assistenza di un difensore. Non è certo in discussione la discrezionalità del legislatore nel configurare uno schema procedimentale caratterizzato da celerità e articolato sulla sequenza provvedimento di polizia-convalida del giudice. Vengono qui, d'altronde, in considerazione la sicurezza e l'ordine pubblico suscettibili di esser compromessi da flussi migratori incontrollati. Tuttavia, quale che sia lo schema prescelto, in esso devono realizzarsi i principî della tutela giurisdizionale; non può, quindi, essere eliminato l'effettivo controllo sul provvedimento de libertate, né può essere privato l'interessato di ogni garanzia difensiva.
3. A seguito della sentenza n. 222/2004, il legislatore è nuovamente intervenuto, delineando la nuova procedura di convalida di cui all’art. 13, comma 5-bis, T.U. introdotta con il d.l. n. 241/2004 convertito anche sul punto con modificazioni dalla l. n. 271/2004. La disciplina delineata dal nuovo comma 5-bis dell’art. 13 T.U. stabilisce che il questore comunica immediatamente e, comunque, entro quarantotto ore dalla sua adozione, al giudice di pace territorialmente competente il provvedimento con il quale è disposto l’accompagnamento alla frontiera: poiché la disposizione in esame stabilisce che “in attesa della definizione del procedimento di convalida, lo straniero espulso è trattenuto in uno dei centri di permanenza temporanea ed assistenza, di cui all’articolo 14” (salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento di allontanamento anche prima del trasferimento in uno dei centri disponibili), deve ritenersi che la competenza territoriale del giudice di pace vada individuata sulla scorta dell’art. 14, comma 3, ai sensi del quale “il questore del luogo in cui si trova il centro trasmette copia degli atti al giudice di pace territorialmente competente, per la convalida, senza ritardo e comunque entro le quarantotto ore dall’adozione del provvedimento”. 4. Le citate pronunzie della Corte Costituzionale (e le conseguenti disposizioni legislative) non hanno preso direttamente in considerazione il tema della sostenibilità costituzionale della procedura di respingimento differito di cui all’art. 10 del T.U. poiché questo argomento non è stato oggetto di ordinanze di rimessione, però hanno posto dei caposaldi in tema di trattamento degli stranieri che non possono essere ignorati dalle autorità amministrative nell’esercizio dei poteri di polizia in funzione di contrasto all’immigrazione illegale. La Corte ha chiarito benissimo che le pur apprezzabili esigenze di governo o di contrasto dei flussi immigratori incontrollati non possono minimamente scalfire il carattere universale della libertà personale e degli altri diritti che la Costituzione dichiara inviolabili, che spettano ai singoli, non in quanto partecipi di una comunità politica, ma in quanto essere umani. Fra questi diritti inviolabili vi è, indiscutibilmente, il diritto alla vita ed all’incolumità fisica e morale, il diritto alla libertà personale ed il diritto alla tutela giurisdizionale.
4. La disciplina delle espulsioni e dei respingimenti degli stranieri è particolarmente delicata perché l’esecuzione di tali provvedimenti incide inevitabilmente sulla libertà personale ed espone l’interessato a rischi per la sua stessa vita, per cui la tutela giurisdizionale – oltre ad essere giuridicamente incomprimibile – riveste importanza esiziale. Ciò comporta che non tutti coloro che sono entrati illegalmente nel territorio italiano o vi si trattengano in assenza di un valido titolo di soggiorno possano essere espulsi. A tutela dei diritti fondamentali degli stranieri-immigrati irregolari ed, in adempimento di obblighi internazionali assunti dall’Italia, la legge pone una serie di divieti espliciti di espulsione, a cui si aggiungono altre situazioni impeditive enucleate dalla giurisprudenza ordinaria e costituzionale.
6. I divieti legali di espulsione 1.L’art. 19 T.U. prevede una serie di divieti di espulsione e di respingimento dello straniero irregolare, ai quali la giurisprudenza ha aggiunto altri casi basati sulla necessità di evitare che l’espulsione vada in pregiudizio dei diritti fondamentali della persona: si tratta di veri e propri divieti di adottare il provvedimento espulsivo o di eseguirlo se già adottato al sorgere delle relative fattispecie. Altre limitazioni derivano da norme internazionali, come il divieto di espulsioni collettive previsto dall’art. 4 del protocollo n. 4 addizionale della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (D.P.R. n. 217/1982) 2. Divieto di espulsione degli stranieri che possano essere oggetto di persecuzione (art. 19 co. 1). Ai sensi dell’art. 19, comma 1 “in nessun caso può disporsi l’espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione”. Il divieto si riferisce alla semplice possibilità che lo straniero sia perseguitato; agli stranieri inespellibili ai sensi di tale norma viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari, previo parere delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato ovvero acquisizione dall’interessato di idonea documentazione (art. 11, comma 1, lettera c-ter reg. att.). La giurisprudenza (Trib. Gorizia, ord. 9.11.2000, in Diritto., immigrazione e cittadinanza, n. 1/2001, p.117: il caso riguardava l’espulsione di una persona di etnia curda proveniente dalla Turchia) ha affermato che “la difficoltà di reperire prove in senso tecnico delle dichiarazioni del ricorrente nei procedimenti del tipo di quello di specie è nota e risponde alla natura delle fattispecie oggetto di giudizio, in cui sono coinvolti soggetti che si trovano lontano dalla nazione di origine e che sono spesso impossibilitati a procurarsi agevolmente la documentazione necessaria al loro stato. In considerazione di ciò, anche i generici elementi indiziari posti a fondamento del ricorso – quali la documentazione estrapolata dal rapporto di Amnesty International e l’avvenuto inizio del procedimento per il riconoscimento dello status di rifugiato – e la notoria contrapposizione, violenta e duratura, tra gli appartenenti alle due maggiori etnie della Turchia devono considerarsi idonei a costituire valido riscontro della tesi esposta in difesa”. Nello stesso senso, si è affermato che “la ricorrenza dell’ipotesi di divieto di espulsione prevista dal 1° comma dell’art. 19 può essere provata anche attraverso elementi indiziari a causa degli scarsi strumenti istruttori a disposizione del giudice e della celerità che connota tale tipo di processo” (Trib. Firenze, ord. 18.9.20002, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza n. 2/2003, 113). È evidente la correlazione tra questa disposizione, da una parte, e il diritto di asilo di cui all’art. 10 Cost. e lo status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, dall’altro (vds. infra cap. 7). Al riguardo, la giurisprudenza ha ritenuto che “la richiesta di asilo politico fatta dallo straniero irregolare debba comunque essere presa in considerazione, qualunque sia il momento in cui è avanzata, al fine di valutare la legittimità dell’espulsione amministrativa” (Trib. Trapani, ord. 6.6.2000, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza, n.3/2000, 99). 3. Divieto di espulsione degli stranieri minori di anni 18, salvo il diritto a seguire il genitore o l’affidatario espulsi (art. 19.2, lett. a). Il divieto di espulsione si riferisce sia ai minori stranieri figli di almeno un genitore regolarmente soggiornante in Italia, sia a quelli legalmente affidati a cittadino italiano o straniero regolare, sia ai minori non accompagnati. Per quanto riguarda i minori figli di stranieri irregolari, la legge prevede espressamente il diritto del minore a seguire i familiari espulsi; secondo la giurisprudenza, il divieto di espulsione del minore non può essere interpretato nel senso che il divieto si estenda per insopprimibili esigenze di unità della famiglia anche ai genitori immigrati irregolarmente, che potranno invece portare con sé il figlio per garantire l’unità familiare (Cass. civ. n. 9326 del 14.7.2000). In questi casi invece può operare la previsione dell’art. 31.3 T.U., per il quale il Tribunale per i minorenni può autorizzare, in deroga alle altre disposizioni di legge, la permanenza in Italia dei familiari del minore per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico e tenuto conto dell’età e delle condizioni di salute del minore che si trova nel territorio italiano; al genitore viene rilasciato un permesso di soggiorno per motivi di salute (art. 11, comma 1 lett. c-quinquies reg.att.). Il permesso di soggiorno così concesso, secondo la giurisprudenza formatasi prima delle modifiche apportate dal d.P.R. n. 334/2004, “consente, tra l’altro, l’iscrizione nelle liste di collocamento nonché lo svolgimento di lavoro subordinato o autonomo” (Trib. Minorenni Firenze, ordinanza 21.1.2003, in Diritto, Immigrazione e cittadinanza., 1/2004, p. 167). Per quanto riguarda i minori non accompagnati, va ricordato che è previsto per loro, invece della ordinaria espulsione, il “rimpatrio assistito” disposto a cura del Comitato per i minori stranieri, che può essere legittimamente adottato facendo constare la previa valutazione delle condizioni del minore e della effettiva possibilità di proficuo reinserimento nella società di provenienza. Al di là della formula utilizzata, tale istituto permette in realtà un allontanamento dal territorio dello Stato deciso in via meramente amministrativa come nell’espulsione e senza un procedimento nel quale possa essere fatto valere in termini di effettività dal minore e da un suo rappresentante il “prevalente interesse del minore” che secondo la Corte costituzionale è prioritario anche nel rimpatrio assistito. Tuttavia se il minore è ancora in Italia al raggiungimento della maggiore età, non gli può essere preclusa, se ne ha i requisiti, la possibilità di presentare la domanda di permesso di soggiorno per uno dei motivi di studio, di lavoro o di cura previsti dall’art. 32 (fra i tanti, T.A.R. Toscana, sentenza n. 1902 del 9.9.2002). Nel caso in cui comunque debba essere disposta l’espulsione di un minorenne straniero, il provvedimento deve essere adottato, su richiesta del questore, dal Tribunale per i minorenni, e si ritiene che ciò avvenga anche nel caso di espulsione per motivi di ordine pubblico o di sicurezza. 4.Divieto di espulsione degli stranieri titolari di carta di soggiorno (art. 19.2, lettera b) 5. Divieto di espulsione degli stranieri conviventi con parenti entro il quarto grado o con il coniuge, di nazionalità italiana (art. 19.2, lettera c). 6. Divieto di espulsione delle donne in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio cui provvedono (art. 19.2, lettera d) Secondo la Corte costituzionale si tratta più che di un divieto assoluto di espulsione, di una “temporanea sospensione del relativo potere”, fondata sulla tutela che l’ordinamento appresta alla donna incinta e nel periodo immediatamente successivo alla nascita del figlio. La tutela si pone a protezione sia della stessa donna che del figlio minore, nascituro o nato. Proprio per garantire al figlio l’assistenza di un nucleo familiare in grado di accudirlo in modo idoneo, la Corte costituzionale (sent.n. 376/2000) ha esteso il divieto di espulsione al marito straniero convivente della donna, nel periodo di gravidanza e dopo la nascita, in quanto la protezione della famiglia “non può non ritenersi estesa anche agli stranieri che si trovino a qualunque titolo sul territorio dello Stato”.
7. Altri impedimenti all’espulsione
1.Nell’applicazione del testo unico sull’immigrazione sono emerse diverse carenze in relazione alla disciplina dell’espulsione, alcune delle quali sono state oggetto di interventi additivi della Corte Costituzionale, altre sono state colmate dalla giurisprudenza in via interpretativa. Un primo fondamentale aspetto riguarda il diritto alla salute, che costituisce un diritto fondamentale della persona. L’ampiezza della tutela della salute dello straniero irregolare è stata delineata da una pronuncia della Corte costituzionale, che (investita della legittimità dell’art. 19.2 nella parte in cui non prevede il divieto di espulsione dello straniero extracomunitario irregolare che permanga nel territorio dello Stato al solo scopo di terminare un trattamento terapeutico che risulti essenziale in relazione alle sue pregresse condizioni di salute) ha affermato, con la sentenza n. 252/2001 che esiste “un nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana (…) che deve essere riconosciuto anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso e il soggiorno nello Stato”. Nella prospettiva indicata dalla Corte, è compito del medico operare la valutazione dello stato di salute del soggetto e della indifferibilità ed urgenza delle cure, caso per caso, secondo il suo prudente apprezzamento, mentre spetterà al giudice provvedere per la non esecuzione dell’espulsione. Analoghe a questa decisione della Corte Costituzionale sono altre dei giudici di merito che antepongono, rispetto all’interesse dello Stato di espellere lo straniero irregolare, la necessità, per tutelare il superiore interesse del fanciullo, di permettere la permanenza del genitore straniero di minore italiano in quanto “il diritto e il dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli e perciò di tenerli con sé e il diritto dei genitori e dei figli ad una vita comune nel segno dell’unità della famiglia sono diritti fondamentali della persona che perciò spettano in via di principio anche agli stranieri (Trib. Bologna, ord. 22.12.2003, in Diritto, immigrazione. e cittadinanza, 1/2004, p. 157; vedi anche Tribunale Genova, ordinanza 23.1.2003, in Diritto, immigrazione e cittadinanza. 3/2003, p. 141); la prevalenza del diritto del minore a crescere con la propria famiglia rispetto all’interesse dello Stato a punire con l’espulsione un’irregolarità amministrativa legata al reingresso in Italia (Tribunale di Torino, ordinanza 18.6.2003, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, 3/2003, p. 142).
8. Lo status di rifugiato. La disciplina di cui alla legge n. 39/90. I Limiti all’espulsione del rifugiato.
1.Un limite sostanziale alla possibilità di eseguire tanto l’espulsione dello straniero, quanto il c.d. respingimento differito è rappresentato dagli obblighi internazionale assunti dall’Italia in tema di protezione dei rifugiati. A livello internazionale è stata adottata, nell’ambito delle Nazioni Unite, la Convenzione di Ginevra sui rifugiati del 1951, la cui ratifica è stata autorizzata in Italia con la legge 24 luglio 1954, n. 722. La stessa Convenzione è stata attuata nel nostro ordinamento con l’art. 1 della legge 39/1990, c.d. legge Martelli, vigente sino al 21 aprile 2005, e con il relativo regolamento di attuazione (d.P.R. 5 maggio 1990, n. 136) contenente la procedura per l’esame delle istanze. 2.L’art. 1 della legge 39/1990 è stato recentemente modificato dagli artt. 31 e 32 della legge 189/2002, che, in forza dell’art. 34, co. 3 della stessa legge, si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento previsto dalla stessa novella. Il regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato è stato introdotto con il d.P.R. 16 settembre 2004, n. 303, pubblicato nella G.U. n. 299 del 22 dicembre 2004: il regolamento è entrato in vigore a partire dal centoventesimo giorno dalla pubblicazione (ossia dal 21 aprile 2005) e, dunque, solo da tale data trova applicazione il nuovo sistema delineato dalla l. 189/2002; fino ad allora, hanno continuato ad applicarsi le norme di cui alla l. 39/1990 nella versione anteriore alla novella del 2002. 3.Occorre evidenziare che né l’art.1 della L. 39/90, né le modifiche introdotte dalla L.189/2002 riguardano la definizione del termine “rifugiato”, per il cui contenuto si rimanda direttamente alla dizione della Convenzione di Ginevra. Secondo tale norma è rifugiato colui che fugge dal proprio Paese o che non vuole rientrarvi in quanto teme “a ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, cittadinanza, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche”. Occorre pertanto un timore fondato di subire una persecuzione e non è necessario che la persecuzione sia già avvenuta. Occorre precisare che la categoria dei rifugiati, in base alla Convenzione di Ginevra non corrisponde a quella dei richiedenti asilo ai sensi dell’art. 10 Cost. La Corte di Cassazione nella sentenza delle Sezioni Unite n. 4674/1997 (in Riv. Dir. Int. 1997, p.845) ha infatti espressamente affermato che la l. 39/1990 non può essere considerata legge di attuazione dell’art. 10, terzo comma, Cost.. 4.Occorre, pertanto, evidenziare che quando la stessa L.189/2002 parla specificamente di “Disposizioni in materia di asilo”, con riferimento ai “richiedenti asilo”, tali disposizioni riguardano unicamente la fattispecie che ha come presupposto la Convenzione di Ginevra sul riconoscimento dello status di rifugiato. Per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra, la procedura è quella delineata dall’art. 1 l. 39/1990. In base a tale legge che, come si è detto, ha trovato applicazione fino all’entrata in vigore delle norme introdotte dalla l. n. 189/2002, l’istanza di riconoscimento dello status di rifugiato deve essere presentata all’Ufficio di polizia di frontiera, al momento dell’arrivo al confine o alla Questura, della provincia in cui il richiedente si trova. Tale domanda dovrebbe essere inoltrata entro otto giorni dall’ingresso nel territorio italiano ma, per giustificati motivi, la si può presentare anche oltre tale termine: le ragioni di una domanda tardiva rispetto all’ingresso possono essere varie inclusa anche l’ipotesi che il timore di persecuzione sia sorto successivamente all’ingresso. Al richiedente asilo viene rilasciato un permesso di soggiorno di durata limitata a tre mesi ma rinnovabile sino alla decisione finale sulla domanda da parte della Commissione centrale per il riconoscimento dello status di rifugiato, istituita con il D.P.R. 15 maggio 1990, n. 136, in attuazione dell’articolo 1 della l. 39/1990. La Commissione valuta, anche mediante audizione personale del richiedente asilo, se sussistono i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra. 5.Secondo l’art.1 della L.39/90 “non è consentito l’ingresso del territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello status di rifugiato quando da riscontri obbiettivi da parte della Polizia di frontiera risulti che il richiedente: “ sia già stato riconosciuto come rifugiato in un altro Paese; provenga da uno Stato diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla Convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un congruo periodo di tempo; abbia commesso un crimine contro l’umanità, di guerra e contro la pace, un crimine grave di diritto comune al di fuori del Paese di accoglimento o azioni contrarie alle finalità delle Nazioni Unite; od ancora che sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall’art. 380, commi 1 e 2, c.p.p., ovvero risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, appartenente a organizzazioni mafiose o dedite al traffico di stupefacenti o terroristiche. Occorre sottolineare che la determinazione della competenza da parte delle autorità italiane è effettuata anche in base al regolamento 343/2003/CE del 18 febbraio 2003 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata da parte di un cittadino di un paese terzo in uno degli Stati membri. Le modifiche introdotte dalla L. 189/2002, riguardano soprattutto il trattamento dei richiedenti asilo, prevedendo che – nella generalità dei casi – essi debbano essere trattenuti nei centri di accoglienza per i richiedenti asilo, ed introducendo una procedura semplificata per la definizione della istanza di riconoscimento dello status di rifugiato ed istituendo delle Commissioni territoriali per il riconoscimento dello status di rifugiato. 6. I limiti all’espulsione del rifugiato o del titolare del diritto di asilo. Secondo la Convenzione di Ginevra, gli Stati contraenti non possono espellere un rifugiato che si trovi regolarmente nel loro territorio se non per ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico (art. 32 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati). La tutela della vita del rifugiato, infatti, preclude il suo allontanamento o rinvio verso le frontiere dei territori in cui la sua vita o la sua libertà sarebbe minacciata a causa della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un certo gruppo sociale o delle sue opinioni politiche. Tale limite vale anche per il respingimento avendo il rifugiato diritto di ingresso almeno al fine di presentare domanda di rifugio. Onde garantire effettivamente il diritto di richiedere rifugio ai sensi della Convenzione, il rifugiato non può essere perseguitato penalmente a motivo del proprio ingresso e/o soggiorno irregolare (art. 31 della Convenzione di Ginevra sui rifugiati), salvo che abbia commesso reati particolarmente gravi o comunque rappresenti un pericolo per la sicurezza del Paese in cui si trova. Egli dovrà, però, salvo inderogabili ragioni di sicurezza nazionale, essere ammesso a fornire delle prove che possano discolparlo, presentare un ricorso e farsi rappresentare a questo scopo davanti a un’autorità competente o davanti a una o più persone designate appositamente da tale autorità. Inoltre gli Stati devono accordargli un lasso di tempo ragionevole per permettergli di cercare di farsi ammettere regolarmente in un altro Paese. 7. Limiti all’espulsione ed il respingimento derivante dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’uomo. L’art. 3 della Convenzione europea dei diritti umani (C.E.D.U.) sancisce il diritto a non subire torture o maltrattamenti disumani o degradanti. Si tratta di un diritto che deve essere garantito dagli Stati membri attraverso tutti i propri organi e, in particolare, attraverso la giurisdizione. L’articolo 3 è stato ampiamente interpretato dalla Corte europea dei diritti umani come limite all’espulsione degli stranieri ogni qual volta l’allontanamento dello straniero dal territorio dello Stato ospite possa esporlo al rischio grave di subire un tale trattamento o tortura (Cruz Varas and Others, 20 marzo 1991, ricorso n. 15576/89). Si tratta quindi di una fattispecie diversa da quella contemplata dalla Convenzione di Ginevra o dalla Costituzione, volta a comprendere ipotesi non rientranti né nell’una né nell’altra e tuttavia tale da impedire, l’allontanamento di uno straniero che incorra in un tale rischio. Si consideri che le norme della Convenzione sono direttamente applicabili nell’ordinamento giuridico italiano. Infatti è assolutamente pacifico, per giurisprudenza consolidata delle Sezioni Unite e delle altre Sezioni della Cassazione, che le norme della C.E.D.U. sono direttamente applicabili nell’ordinamento interno e per questo sono fonte di diritti soggettivi, invocabili dinanzi al giudice italiano. Tale orientamento è stato affermato, con nettezza dalle Sezioni Unite, da oltre quindici anni, con la nota sentenza Polo Castro (23 novembre 1988), ribadito dalla Prima Sezione Penale della Corte di Cassazione, con la Sentenza Medrano (Sentenza 10 luglio 1993 n. 2194), ribadito ulteriormente dalla Prima Sezione civile della Corte di Cassazione con la Sentenza Galeotti (Sentenza 8 luglio 1998 n. 6672). In particolare quest’ultima sentenza ha statuito che: “le norme della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (…) non sono dotate di efficacia meramente programmatica. Esse, infatti, impongono agli Stati contraenti, veri e propri obblighi giuridici immediatamente vincolanti e, una volta introdotte nell’ordinamento statale interno,sono fonte di diritti ed obblighi per tutti i soggetti. E non può dubitarsi del fatto che le norme in questione, introdotte nell’ordinamento con la forza di legge propria degli atti contenenti i relativi ordini di esecuzione, non possono ritenersi abrogate da successive disposizioni di legge interna, poiché esse derivano da una fonte riconducibile ad una competenza atipica e, come tali, in suscettibili di abrogazione o modificazione da parte di disposizioni di legge ordinaria” .Questo orientamento, si è ulteriormente consolidato, dopo che sull’argomento sono intervenute nuovamente le Sezioni Unite, con la Sentenza n. 5902 del 14 aprile 2003 e con la Sentenza n. 6853 del 6 maggio 2003. Con la prima sentenza le Sezioni Unite hanno ribadito, ancora una volta, che le norme della Convenzione sono fonte di diritti direttamente azionabili nell’ordinamento interno, con riferimento all’articolo 1 del Protocollo n. 1 addizionale alla C.E.D.U. Con la seconda sentenza le Sezioni Unite, entrando più nello specifico, hanno statuito che il compito di ciascuno Stato di assicurare il godimento dei diritti riconosciuti al singolo (articolo 1) richiede: “la garanzia dell’esistenza, nel diritto interno, di un ricorso effettivo, dinanzi ad una istanza nazionale, che consenta di avvalersi dei diritti e delle liberà consacrati dalla normativa convenzionale (art. 13)”.
9. Profili di illegalità della prassi di respingimento dei profughi in Libia.
1.Alla luce di quanto sopra, emergono peculiari profili di illegalità della prassi, sin qui seguita, di respingimento in Libia dei profughi approdati a Lampedusa nelle due ondate migratorie del settembre/ottobre 2004 e del marzo 2005, di cui si è detto sopra. 2. Nel centro di accoglienza di Lampedusa è stata compiuta una prima selezione fra i profughi, sulla base della quale, un numero imprecisato di persone è stata oggetto di un provvedimento di respingimento differito in Libia. Tale provvedimento è stato immediatamente attuato in forma collettiva e con metodi coercitivi. In pratica i profughi sono stati ammanettati, sia pure con fascette di plastica, e costretti con la forza ad imbarcarsi su aerei diretti in Libia, senza che venisse loro preventivamente comunicata la destinazione del volo. 3. Tale prassi appare palesemente illegale ed arbitraria per le seguenti ragioni: a) i profughi sono stati trattenuti, in condizioni di privazione della libertà personale nel centro di accoglienza di Lampedusa per 3/4/5/6 giorni prima di essere “riammessi” in Libia. La Corte Costituzionale, come si è visto, nella Sentenza n. 105/2001 ha chiarito che ogni forma di trattenimento dello straniero “anche quando questo non sia disgiunto da una finalità di assistenza” costituisca una misura di restrizione della libertà personale. Pertanto tale misura non può essere attuata se non con le garanzie di cui all’art. 13 della Costituzione. In altre parole l’autorità di Pubblica sicurezza che procede all’internamento dello straniero deve dare comunicazione della misura, entro 48 ore, all’Autorità giudiziaria competente (nel caso di specie il Giudice di Pace, a cui è stata deferita la competenza ai sensi del D.L. n. 241/2004, convertito con modificazioni nella L. 271/2004) che deve provvedere alla convalida nelle 48 ore successive. b) il provvedimento di allontanamento dal territorio nazionale (a cui deve essere equiparato il provvedimento di respingimento differito), trattandosi di una misura che incide sulla libertà personale e non solo sulla libertà di circolazione, deve essere comunicato al Giudice di Pace, ai sensi del comma 5 bis dell’art. 13 del T.U. (introdotto con il D.L. 241/2004) e non può essere eseguito prima della sua convalida. Nel caso dei profughi di Lampedusa i provvedimenti di respingimento in Libia non sono stati preventivamente comunicati all’autorità giudiziaria, né agli interessati, a cui non è stata consentita alcuna forma di impugnativa. c) le modalità poco trasparenti con cui è stata effettuata la selezione e la presunta identificazione dei profughi, l’assenza di ogni forma di controllo, non solo giudiziario, l’impedimento all’accesso frapposto ai rappresentanti dell’ACNUR e delle organizzazioni umanitarie, fanno presupporre che, più che in presenza di provvedimenti individuali di respingimento differito, sia stata messa in pratica una forma di espulsione sostanzialmente collettiva, in spregio ad ogni disciplina legale ed agli obblighi internazionali gravanti sul nostro paese; d) l’arbitrario rifiuto del Governo italiano di rendere noto il testo dell’accordo internazionale stipulato con la Libia in data 25 agosto 2004 (che, invece, avrebbe dovuto essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’art.1 della legge 11 dicembre 1984 n. 839) circa le modalità di riammissione dei migranti irregolari, impedisce di conoscere se siano state adottate tutte le cautele più opportune per evitare che i profughi riammessi in Libia possano essere sottoposti a trattamenti disumani o degradanti, ed autorizza il sospetto che il Governo italiano sia ben consapevole dei rischi che corrono i profughi respinti in Libia.
In conclusione la gestione del Ministero dell’Interno dell’emergenza degli sbarchi verificatisi, in due successive ondate, nell’isola di Lampedusa ha portato a un complesso di pratiche illegali e a-legali che hanno avuto come conseguenza l’effetto di determinare illecitamente la privazione della libertà personale di alcune migliaia di persone, trattenute per diversi giorni – in assenza di ogni controllo giudiziario - nel centro di prima accoglienza di Lampedusa. Di queste, oltre 1.300 (questo numero non tiene conto delle espulsioni attuate a maggio 2005) sono state “riammesse”, secondo il linguaggio ministeriale, ma in realtà “deportate” in Libia, attraverso una forma di espulsione sostanzialmente collettiva, in una situazione in cui non è vi è alcuna garanzia che i profughi non siano sottoposti a trattamenti inumani e/o degradanti ovvero non siano estradati verso altri Stati con modalità tali da mettere a rischio la loro incolumità personale. Tali soggetti sono stati intenzionalmente privati della tutela giurisdizionale, pur in presenza di provvedimenti che, oltre ad incidere sulla libertà personale, sono potenzialmente idonei a pregiudicare diritti inviolabili come la vita e l’incolumità personale.
Per quanto sopra esposto, i sottoscritti
CHIEDONO
Che la S.V. voglia compiere le opportune indagini preliminari per accertare se dai fatti denunziati emergono ipotesi di reato. In particolare chiedono che la S.V.: a) provveda ad identificare tutte le persone oggetto della riferita procedura di “riammissione” in Libia, accertando se a ciascuno di loro sia stato notificato un provvedimento motivato di respingimento, ovvero se siano stati oggetto di respingimenti collettivi; b) provveda a verificare se ciascuno di essi sia ancora in vita e se sia stato regolarmente rimpatriato nel Paese d’origine, senza subire vessazioni o trattamenti disumani o degradanti. c) valuti se sussistano ipotesi di reato nel caso vengano accertati eventi di morte o di sparizione o altri gravi eventi di danno causalmente collegati al respingimento dei profughi in Libia; d) valuti, in ogni caso, se la pratica di privazione della libertà personale e di accompagnamento forzato dei profughi alla frontiera, compiuta con le modalità di cui sopra, integri ipotesi di reato; e) voglia eventualmente trasmettere –qualora ne ricorressero i presupposti - il presente esposto, con le pertinenti richieste, al Collegio di cui all’art. 7 della L. cost. 16 gennaio 1989 n. 1, affinché effettui le dovute indagini preliminari per un più compiuto accertamento dei fatti sopra descritti, al fine di verificare la sussistenza di eventuali ipotesi di reati commessi, nell’esercizio delle funzioni ministeriali, dal Ministro dell’Interno o da altri esponenti del Governo, attivando la procedura di cui all’art. 96 della Costituzione.
Nominano quale difensore l'Avv.Pasquale Vilardo, presso il cui studio in Roma, Piazza Grecia 41, eleggono domicilio, chiedendo chiedendo di essere informati della eventuale richiesta di archiviazione degli atti, a norma dell’art. 408 c.p.p. Roma, lì
In fede
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